STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UNIVERSITA' del TEMPO LIBERO della RIVIERA DEL BRENTA
ART.1 - DENOMINAZIONE
È costituita, nel rispetto del codice civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale culturale , apolitica, (ed) apartitica, asindacale ed aconfessionale denominata "UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO della RIVIERA DEL BRENTA - Associazione culturale" ed in forma abbreviata anche "UNIVERSITÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"
ART. 2 - SEDE
L'associazione ha sede legale a Dolo, in Via Brusaura 1.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale con il solo obbligo di comunicazione agli Uffici competenti senza necessità di modifica statutaria.
ART. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 4 - FINALITÀ
L'Associazione non ha fini di lucro, svolge attività di promozione ed utilità sociale poggia su una struttura democratica, è retta da cariche elettive e totalmente gratuite ricoperte da propri soci, così come è gratuita qualsivoglia prestazione effettuata dai soci in relazione all'attività dell'Università, i cui scopi sono:
1. promuovere iniziative di formazione e di acculturamento al di fuori dei normali obblighi scolastici e professionali;
2. organizzare attività formativa (corsi, seminari, gruppi di studio, di ricerca, gite d'istruzione anche tramite agenzie specializzate ed altro) su temi relativi agli aspetti culturali, tecnici, scientifici, giuridici, economico-sociali, familiari e morali della vita;
3. favorire il coordinamento con istituzioni culturali sul territorio per un miglioramento della qualità e dei valori della vita.
ART. 5 - RISORSE
Le risorse economiche per il funzionamento dell'Università sono:
1. contributi e/o quote associative annuali degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni o altri enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e programmi realizzati ai fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge; 383/2000;
L'Associazione può, per il raggiungimento dei propri scopi, avvalersi di mezzi propri o di collaborazioni esterne compreso il ricorso a terzi professionisti e non, a Enti pubblici e/o a strutture con questi convenzionate.
ART. 6 - ANNO SOCIALE
L'Anno sociale denominato "ANNO ACCADEMICO" inizia il primo luglio di ogni anno e si chiude il trenta giugno dell'anno successivo.
Dette date coincidono anche con l'anno finanziario.
ART. 7 - ASSOCIATI
Gli ASSOCIATI O SOCI, si distinguono in:
- SOCI DIRIGENTI - che, quali soci ordinari eletti a ricoprire le cariche sociali, prestano la loro opera gratuitamentre, ed in modo continuativo per un triennio, salvo eventuale rielezione.
- SOCI ORDINARI - sono tutti coloro che si iscrivono o che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico per partecipare quali utenti ai corsi di istruzione ed alle altre iniziative che vengono proposte nel corso dell'anno.
- SOCI SOSTENITORI - sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- BENEMERITI - sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
ART. 8 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Possono iscriversi all'Associazione le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di libertà, di democraticità e di dignità della persona.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
ART. 9 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI (art. 148 c.8-c-f)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti nel rapporto associativo e nelle modalità associative volte a garantire uniformità ed effettività del rapporto stesso con esclusione di qualsiasi temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
Nelle Assemblee Ordinaria e Straordinaria ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato.
Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.
La quota associativa è personale, intrasmissibile anche in caso di morte, e non rivalutabile.
I soci hanno diritto al rimborso delle sole spese documentate sostenute per conto dell'Università. I rimborsi sono autorizzati ed approvati dal Presidente.
ART.10 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti i soci ordinari sono tenuti a versare le quote associative annuali nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli Associati debbono osservare e far osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
ART.11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La perdita della qualità di Socio avviene per dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, per indegnità pronunciata dal Consiglio Direttivo, per decesso e per mancato versamento della quota annuale trascorsi due mesi dall'inizio dell'apertura delle iscrizioni e/o dei rinnovi per l'anno accademico entrante e comunque dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo anno accademico.
I provvedimenti di radiazione del Socio sia per provvedimento del Consiglio Direttivo (con possibilità di appello entro 30gg all'Assemblea) sia in sede assembleare non potranno esser presi prima di aver sentito le giustificazioni dell'interessato e con voto segreto.
È ammesso il ricorso al giudice ordinario.
ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei conti;
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 13 – ASSEMBLEA (art.148 c.8-d-e TUIR)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA (art.148 c.8-d TUIR)
All'assemblea competono le seguenti funzioni:
1. approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
2. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
3. approvare l'eventuale regolamento interno;
4. deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
5. eleggere il Consiglio direttivo all'interno del quale sarà eletto il Presidente
6. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEE (art.148 c.8 e TUIR)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe a ciascun socio partecipante.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione se è presente, personalmente o per delega, la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto.
L'assemblea straordinaria:
1. modifica lo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza
2. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza.
ART. 16 - VERBALIZZAZIONE
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO (art.148 c.8-d TUIR)
Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, non meno di sette e non più di undici, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di n° 5 mandati. Del consiglio direttivo fanno parte anche i soci benemeriti fino a un massimo di 5.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
La presenza, o assenza dei soci benemeriti alle riunioni del direttivo non ne modifica la maggioranza.
Il Consiglio direttivo nella prima riunione nomina tra i suoi membriil Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 18 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.
ART.19 – ALTRI ORGANI SOCIALI
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario coadiuva in tutto il Presidente, provvede all'inoltro della corrispondenza, delle convocazioni, aggiorna il libro dei Soci, redige e firma i verbali delle Assemblee e quelli del Consiglio Direttivo e ne tiene aggiornati i corrispondenti registri, cura l'archivio generale e la biblioteca.
Il Tesoriere: provvede alla gestione delle operazioni di cassa e delle operazioni bancarie, ha la firma autorizzata ad effettuare versamenti e prelevamenti in c/c, può quindi emettere assegni, disporre bonifici, richiedere assegni circolari secondo le normali necessità di tesoreria. Deve fornire periodicamente e regolarmente al Consulente incaricato degli adempimenti contabili e fiscali la prima nota con tutti i giustificativi dei movimenti di cassa e di banca compresi gli estratti conto bancari, nonché tutti i documenti e le notizie necessarie ed utili al fine degli adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi dell'Associazione, non riservati dallo statuto o dalla legge al Presidente o al Segretario.
ART. 20 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO (art.148 c.8-d TUIR)
1. Il rendiconto economico-finanziario obbligatorio dell'associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo (o per suo incarico dal Consulente) si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario (quest'ultimo contenente tutte le Entrate e tutte le spese dell'anno) e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
4. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale.
ART.21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti tutti nominati dall'Assemblea, dura in carica un triennio ed i suoi membri debbono esser scelti tra persone, anche non Soci, qualificate per esperienza e moralità.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare gestione contabile-amministrativa dell'Associazione ed assicurarsi della rispondenza dei bilanci con le rilevazioni contabili.
Il Collegio dei Revisori oltre alla firma di convalida, per avvenuto controllo, da apporsi sul bilancio dovrà, se del caso, allegare al bilancio annuale da presentarsi all'Assemblea per l'approvazione, una nota contenente gli eventuali rilievi. I Revisori debbono partecipare alle Assemblee e possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.
ART.22 - PATRIMONIO SOCIALE ED AVANZI DI GESTIONE (art.148 c.8-a,b TUIR)
Il patrimonio sociale, come risulta dal bilancio aggiornato, e quindi nella sua totale ed effettiva consistenza, non potrà mai essere diviso tra i Soci, così come non potranno mai essere divisi tra i soci né in modo diretto né indiretto proventi di attività, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione dovranno essere imputati ad incremento o decremento del patrimonio dell'Università con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Nel caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazionei beni che residueranno la liquidazione andranno devoluti a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.23 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del c.c. e delle leggi vigenti in materia.